IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e  successive  modifiche  ed
integrazioni, in particolare l'art. 5, comma 2; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  303,  recante
l'ordinamento  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,   in
attuazione della legge 14 marzo 1997, n. 59; 
  Vista la legge 9 luglio 1990, n.  185,  in  particolare  l'art.  8,
comma 1, che istituisce un Ufficio di Coordinamento della  Produzione
dei Materiali di Armamento con il compito, fra  l'altro,  di  fornire
pareri, informazioni e proposte - nel quadro degli indirizzi generali
delle politiche di scambio nel  settore  della  difesa  adottati  dal
Parlamento e dal Governo -  sui  problemi  e  sulle  prospettive  del
settore della produzione dei materiali di armamento in relazione alla
evoluzione degli accordi internazionali; 
  Vista la legge 17 giugno 2003, n. 148  di  ratifica  ed  esecuzione
dell'Accordo  quadro  tra  la  Repubblica  francese,  la   Repubblica
federale di Germania, la Repubblica italiana, il Regno di Spagna,  il
Regno di Svezia e il Regno Unito della Gran Bretagna  e  dell'Irlanda
del Nord relativo alle misure per facilitare la ristrutturazione e le
attivita' dell'industria europea per la difesa, con allegato, fatto a
Farnborough il 27 luglio 2000, nonche' modifiche alla legge 9  luglio
1990, n. 185; 
  Visto  il  DPCM  21  agosto   2013   concernente   l'organizzazione
dell'Ufficio del Consigliere Militare,  ove  opera  l'Area  attivita'
strategiche e infrastrutture critiche con il compito di coordinare le
attivita' interministeriali per il ricorso all'art. 346 del  Trattato
sul funzionamento dell'Unione europea per la tutela  degli  interessi
essenziali di sicurezza dello Stato; 
  Visto il paragrafo 1 dell'art. 346 del Trattato  sul  funzionamento
dell'Unione europea, che consente agli Stati membri di derogare  alle
regole del mercato interno ed  in  particolare  autorizza  gli  Stati
membri a non fornire informazioni la cui divulgazione sia considerata
contraria agli interessi essenziali della propria sicurezza  (lettera
a.) e ad adottare specifiche misure ritenute necessarie  alla  tutela
degli  interessi  essenziali  della  propria  sicurezza  e   che   si
riferiscano alla produzione o  al  commercio  di  armi,  munizioni  o
materiale bellico (lettera b.); 
  Vista la Comunicazione interpretativa della Commissione europea del
7  dicembre  2006  sulla  applicazione  dell'art.  296  del  Trattato
istitutivo  delle  comunita'  europee  agli  appalti  pubblici  della
difesa, ora art.  346  del  Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione
europea; 
  Vista la Direttiva  2009/81/CE,  relativa  al  coordinamento  delle
procedure per  l'aggiudicazione  di  taluni  appalti  di  lavori,  di
forniture e di servizi nei settori della difesa  e  della  sicurezza,
recepita con decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208; 
  Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante codice
dei contratti pubblici relativi a  lavori,  servizi  e  forniture  in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE; 
  Vista, altresi', la Comunicazione della Commissione europea  «Verso
un settore della difesa e  della  sicurezza  piu'  concorrenziale  ed
efficiente», del 24 luglio 2013, in particolare il  paragrafo  2.  in
cui la Commissione afferma che intende  potenziare  ulteriormente  il
mercato interno della difesa e della sicurezza, garantendo  la  piena
applicazione delle due direttive in vigore  ed  assicurando  altresi'
che tutte le condizioni necessarie siano  soddisfatte  laddove  venga
invocato  l'art.  346  del  Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione
europea per giustificare l'adozione di  provvedimenti  relativi  agli
aiuti di Stato, 
  Considerato che la Corte di Giustizia  dell'Unione  europea,  nella
sentenza dell'8 aprile 2008, resa nella causa C-337/05, ha  chiarito,
tra l'altro, che la deroga prevista all'art. 296 del TCE ha carattere
eccezionale e va quindi interpretata  restrittivamente  ed  applicata
caso per caso; 
  Ritenuto opportuno,  anche  alla  luce  delle  modifiche  normative
intervenute in materia, procedere ad una  revisione  della  Direttiva
del Presidente del Consiglio dei ministri  dell'11  giugno  2009  che
disciplina le modalita' applicative per il ricorso all'art.  296  del
Trattato  istitutivo  delle  comunita'   europee   da   parte   delle
amministrazioni dello Stato; 
 
                              E m a n a 
                       la seguente direttiva: 
 
1. Oggetto e ambito di applicazione. 
  1. Con la presente direttiva si forniscono orientamenti  e  criteri
per  il  ricorso  all'art.  346  del   Trattato   sul   funzionamento
dell'Unione europea (TFUE), in conformita' alle indicazioni contenute
nella Comunicazione interpretativa della Commissione  Europea  del  7
dicembre 2006, nonche' nella giurisprudenza della Corte di Giustizia,
e si stabiliscono le modalita' per il coordinamento delle conseguenti
attivita' interministeriali 
  2. La presente direttiva si applica all'affidamento  dei  contratti
esclusi dall'applicazione del decreto legislativo 15  novembre  2011,
n. 208, ai sensi dell'art. 6, comma 2, lettere a) e b), del  medesimo
decreto. Per l'affidamento dei  contratti  secretati  o  che  esigono
particolari misure di sicurezza ai sensi  dell'art.  17  del  decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, la presente direttiva  non  trova
applicazione e le amministrazioni aggiudicatrici affidano i contratti
secondo la procedura prevista dal medesimo art. 17. 
2. Criteri. 
  1. Il mancato ricorso ad una procedura  di  evidenza  pubblica  per
l'affidamento di forniture, lavori o servizi nei settori della difesa
e della sicurezza e' consentito unicamente nel caso in cui il ricorso
a  detta  procedura  possa  compromettere  interessi  essenziali   di
sicurezza  dello  Stato,  nel  rispetto  dei  presupposti   stabiliti
dall'art. 346 TFUE. 
  2. Nei casi di cui al comma 1,  le  amministrazioni  aggiudicatrici
devono verificare, in relazione allo specifico affidamento: 
  a) quale  interesse  essenziale  della  sicurezza  dello  Stato  si
intenda tutelare; 
  b) quale sia il legame tra detto interesse e la specifica decisione
relativa all'affidamento da effettuare; 
  c) perche'  la  non  applicazione  della  normativa  europea  sugli
appalti pubblici al caso specifico sia necessaria alla tutela  di  un
interesse essenziale della sicurezza dello Stato; 
  d) che l'obiettivo di  impedire  la  divulgazione  di  informazioni
sensibili per la tutela di interessi essenziali della sicurezza dello
Stato non sia conseguibile nel contesto di una procedura di  evidenza
pubblica; 
  e) e, quando l'oggetto dell'affidamento rientri nel  settore  della
difesa, che lo stesso sia destinato a fini specificatamente militari. 
3. Amministrazioni interessate. 
  1. Le Amministrazioni  dello  Stato  interessate  dall'applicazione
della presente direttiva, secondo  le  loro  specifiche  attribuzioni
ovvero in relazione alle competenze delle Forze di  Polizia  e  Corpi
Armati da esse funzionalmente dipendenti, sono di seguito elencate: 
  Presidenza  del  Consiglio  dei   Ministri   (PCM):   Ufficio   del
Consigliere  Militare  (UCM),  in  coordinamento  con  l'Ufficio  del
Consigliere Diplomatico (UCD)  ed  il  Dipartimento  per  gli  Affari
Giuridici e Legislativi (DAGL); 
  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri:  Dipartimento   per   le
politiche europee (DPE); 
  Ministero degli affari esteri (MAE); 
  Ministero della difesa (MD); 
  Ministero dell'economia e delle finanze (MEF); 
  Ministero dell'interno (MI); 
  Ministero dello sviluppo economico (MSE) 
  Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (MPAAF); 
  Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT). 
  2. Amministrazioni diverse da quelle elencate al  comma  1  possono
essere  coinvolte  nel  caso  in  cui  ritenessero   sussistenti   le
condizioni per il ricorso all'art. 346 TFUE in relazione ad eventuali
affidamenti di loro competenza. 
  3. Ciascuna delle Amministrazione interessate nomina  un  dirigente
responsabile, unitamente ad un sostituto, per lo scambio di documenti
ed informazioni con la PCM e per rappresentare  l'amministrazione  di
appartenenza  nelle  riunioni  interministeriali  in   materia,   che
l'Ufficio del Consigliere militare puo' convocare,  d'intesa  con  il
Dipartimento per le politiche europee ovvero su proposta di una delle
Amministrazione interessate, per l'esame dei singoli casi di  ricorso
all'art. 346 TFUE nonche' per il monitoraggio sull'applicazione della
presente direttiva. I nominativi dei  dirigenti  responsabili  e  dei
relativi  sostituti  sono  comunicati  all'Ufficio  del   Consigliere
Militare della PCM, corredati dei rispettivi recapiti  telefonici  ed
indirizzi di posta elettronica. 
  4. Gli Organismi di informazione per la sicurezza di cui alla legge
3 agosto 2007,  n.  124,  ove  necessario  forniscono  il  contributo
informativo di competenza secondo le modalita' ivi previste. 
4. Procedure per il ricorso all'art. 346 TFUE 
  Il coordinamento  delle  attivita'  interministeriali,  nonche'  la
raccolta,  la  custodia  e  la  diffusione  delle  informazioni  sono
devoluti alla PCM, che li attua attraverso l'Ufficio del  Consigliere
Militare, il quale agisce in coordinamento  con  le  altre  strutture
interessate della PCM, quali l'Ufficio  del  Consigliere  Diplomatico
(UCD), il Dipartimento per gli Affari Giuridici e Legislativi (DAGL),
e il Dipartimento per  le  politiche  europee  (DPE)  anche  ai  fini
dell'informazione,  sulla  base   delle   procedure   previste,   dei
competenti servizi della Commissione Europea. 
  4.1 Ricorso al paragrafo 1, lettera a), dell'art. 346 TFUE. 
  L'amministrazione che intende avvalersi della deroga di cui al  par
1, lettera a),  dell'art.  346  TFUE,  lo  comunica  tempestivamente,
attraverso il dirigente responsabile nominato ai sensi  dell'art.  3,
all'Ufficio del Consigliere  militare  che  attiva  il  coordinamento
interministeriale   ai   fini   della   relativa   valutazione.    In
considerazione delle implicazioni  politiche  e  giuridiche  e  delle
ricadute connesse alla deroga, la relativa decisione e' rimessa ad un
livello interministeriale, in cui l'Ufficio del Consigliere  militare
agisce in coordinamento con DPE, MAE, MD, MEF, MI,  MSE  e  le  altre
Amministrazioni eventualmente coinvolte. 
  4.2 Ricorso al paragrafo 1, lettera b), dell'art. 346 TFUE. 
  1. In considerazione della valenza prevalentemente amministrativa e
delle possibili implicazioni politiche connesse alle invocazioni  del
comma 1, lettera b), dell'articolo 346 TFUE, le procedure concernenti
l'adozione di tali decisioni si distinguono in relazione alla diverse
possibili fattispecie. In particolare: 
  a)  Per  l'affidamento  di   forniture,   lavori   o   servizi   di
equipaggiamenti  militari,  l'amministrazione  responsabile   informa
tempestivamente, attraverso il  dirigente  responsabile  nominato  ai
sensi dell'art. 3, l'Ufficio del Consigliere militare  della  propria
intenzione di ricorrere all'art. 346, paragrafo 1, lettera b),  anche
ai fini della comunicazione alle altre  strutture  interessate  della
PCM. 
  b) Per i  finanziamenti  a  programmi  di  Ricerca  e  Sviluppo  di
equipaggiamenti  militari  da  parte  del  Ministero  dello  sviluppo
economico o a programmi di razionalizzazione  e  ristrutturazione  di
imprese che operano nel  settore  della  difesa,  la  responsabilita'
decisionale e' del Ministero dello sviluppo economico che,  ai  sensi
delle leggi  n.  808/85  e  237/93  e  dei  relativi  Regolamenti  di
attuazione, gia' si coordina, a tal fine, con MD. Il Ministero  dello
sviluppo economico informa tempestivamente, attraverso  il  dirigente
responsabile nominato ai sensi dell'art. 3, l'Ufficio del Consigliere
militare,  della  propria  intenzione  di  ricorrere  all'art.   346,
paragrafo 1, lettera b),anche ai fini della comunicazione alle  altre
strutture interessate della PCM. 
  c) Per i finanziamenti diretti  ad  imprese  operanti  nel  settore
della  difesa  aventi  come  oggetto  il  mantenimento  di  capacita'
nazionali nel settore degli equipaggiamenti militari la decisione  e'
rimessa  ad  un  livello  interministeriale  in  cui  l'Ufficio   del
Consigliere militare agisce in coordinamento con DPE, MAE,  MD,  MEF,
MI,  MSE,  e  le  altre  Amministrazioni   eventualmente   coinvolte.
L'amministrazione che intende avvalersi della deroga di cui  all'art.
346, paragrafo 1, lettera b) lo comunica tempestivamente,  attraverso
il dirigente responsabile nominato ai sensi  dell'art.  3,all'Ufficio
del   Consigliere    militare    che    attiva    il    coordinamento
interministeriale. 
5. Riservatezza. 
  Le informazioni contenute nei documenti prodotti per  le  finalita'
della presente Direttiva,  qualora  non  rechino  una  classifica  di
segretezza ai sensi dell'art. 42 della legge 3 agosto 2007,  n.  124,
sono comunque trattate con modalita' che ne tutelino la  riservatezza
e ne consentano la conoscibilita'  soltanto  ai  soggetti  che  hanno
necessita' di accedervi in ragione delle proprie funzioni o incarichi
istituzionali. 
  La  presente  direttiva  sara'  inviata  ai  competenti  organi  di
controllo e pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
    Roma, 21 gennaio 2014 
 
                                                Il Presidente: Letta  

Registrato alla Corte dei conti l'11 marzo 2014, n. 693